I motivi che possono spingere il mutuatario all’estinzione anticipata del mutuo possono essere i più diversi, tra i quali il non dover più pagare gli interessi non ancora maturati oppure quando l’immobile per cui si è richiesto il prestito viene venduto a terzi.
Il voler estinguere anticipatamente il mutuo all’ente finanziatore, comporta normalmente il pagamento di una penale in funzione del capitale residuo da restituire;.
In virtù del Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) si ricorda che per i mutui erogati dal 2 Febbraio 2007 in poi non si applicano più penali di estinzione, mentre per i prestiti accordati antecedenti a tale data sono previste delle penali massime.
Le penali massime, che cambiano in base al momento in cui si procede all’estinzione per i contratti antecedenti il 2007 sono qui di seguito elencate:
Mutuo a tasso variabile:
* Prima del terz’ultimo anno: 0,50%
* Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
* Negli ultimi due anni: nessuna
Esiste inoltre la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa i contratti in cui la penale risulta pari o inferiore al limite massimo.
In questo caso si avrà diritto ad un’altra riduzione pari allo 0,20% rispetto a quanto concordato con l’ente finanziario alla stipula del contratto.
✅ Stai cercando un corso completo su come realizzare profitti con il trading? Questo è l’ebook che fa per te… Questa guida ti aiuterà a comprendere i concetti e le regole fondamentali per avere successo nel trading.
👉 Scarica la guida gratuita!
Per esempio: considerata un’estinzione anticipata prima del terz’ultimo anno di vita del mutuo, qualsiasi penale superiore allo 0,50% verrebbe ricondotta a tale valore; una penale contrattuale dello 0,45% verrebbe a godere della clausola di salvaguardia e si ritroverebbe a pagare una penale dello 0,25%.
Mutuo a tasso fisso:
Con i mutui erogati fino al 31 dicembre 2000 vengono applicati i criteri di cui sopra per i mutui a tasso variabile.
Con i mutui erogati dal 1° gennaio 2001 le penali massime sono invece le seguenti:
* Durante la prima metà del mutuo: 1,90%
* Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%
* Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
* Negli ultimi due anni: nessuna
Come nell’esempio citato in precedenza, se il contratto di mutuo originario prevede già una penale uguale o inferiore ai limiti sopra indicati si potrà usufruire della “clausola di salvaguardia”.
In dettaglio si stabilisce una riduzione dello 0,25% nel caso di penali contrattuali uguali o superiori all’1,25%, la riduzione arriva fino allo 0,15% con penali inferiori all’1,25%.
Mutui a tasso misto stipulati dopo il 1° gennaio 2001:
Se la possibilità di passare dal tasso fisso al variabile o viceversa è inferiore a 2 anni, le penali previste sono quelle del tasso variabile (0,50%-0,20%-0%); se la possibilità di variare il tasso ha una periodicità superiore i due anni, le penali sono quelle previste per i fissi (1,90%-1,50%-020%- 0%).