Dal 2 settembre sono state dettate le nuove norme riguardanti l’accesso al Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa. Un fondo, stanziato a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, che prevede il rimborso all’istituto di credito sia dei costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa e sia la copertura degli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quale ha avuto effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario.
Per poter accedere al Fondo di Solidarietà bisognerà seguire un’iter che raggruppiamo in questi semplici passaggi:
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E’ necessario presentare alla propria banca la domanda di sospensione delle rate, domanda che sarà disponibile in breve tempo sul sito www.dt.tesoro.it nell’apposita sezione “fondo mutui prima casa”, specificando la durata per la quale viene chiesta la sospensione, e allegando obbligatoriamente, l’attestazione ISEE, rilasciata da un soggetto abilitato, la quale deve attestare le condizioni di impossibile solvenza degli obblighi assunti nei confronti dell’istituto creditore da parte del soggetto richiedente.
La Banca, dopo aver raccolto la documentazione necessaria, entro 10 giorni dovrà chiedere l’autorizzazione al Gestore del Fondo di Solidarietà, ad effettuare l’operazione, indicando l’ammontare dei costi e degli oneri dell’operazione.
Il Gestore dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti, entro 15 giorni, rilascerà l’autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
La Banca acquisito il nulla osta dal Gestore entro 5 giorni dovrà comunicare al cliente la sospensione dell’ammortamento del mutuo e comunicherà tutto questo alla Banca D’Italia, per garantire la Vigilanza.
Solo quando il beneficiario, avrà ripreso il pagamento delle rate del mutuo, (che potrebbe avvenire anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda) la banca potrà richiedere il rimborso dei costi e degli oneri sostenuti al Gestore del Fondo di Solidarietà.