Alla fine di questo mese occorre presentare il modello unico 2010 per i redditi 2009 (da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti di natura non commerciale).
La compilazione del quadro RW (obbligatoria per gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, per e sull’estero) è cambiata sotto diversi aspetti e occorre quindi fare attenzione per non sbagliare rischiando così di incorrere in pesanti sanzioni.
MODIFICHE 2010 AL QUADRO RW:
L’Agenzia delle Entrate ha infatti apportato diverse modifiche (con la circolare 43/E del 10/10/09) riguardanti le istruzioni sulla compilazione del modello RW.
L’agenzia delle Entrate ha agito su due fronti:
1) ampliando le categorie di beni soggetti di monitoraggio fiscale
2) “semplificando” attraverso la riduzione del numero dei codici “operazioni con l’estero” utilizzabili.
Categorie di beni monitorati:
In riferimento al primo punto, nel caso di superamento della soglia cumulativa di 10.000 euro, vanno dichiarati:
a) gli immobili detenuti all’estero non affidati in amministrazione o gestione a intermediari italiani;
b) le attività finanziarie estere non affidate in amministrazione o gestione a intermediari italiani;
c) i titoli emessi in Italia ma acquistati all’estero unicamente se ceduti e suscettibili di realizzo di plusvalenza (ex art.67 TUIR);
d) le polizze di assicurazione sulla vita solo se le prestazioni vengono pagate all’estero ed il contratto non è concluso tramite un intermediario finanziario italiano;
e) le polizze di capitalizzazione solo se le prestazioni vengoni pagate all’estero ed il contratto non è concluso tramite un intermediario finanziario italiano.
Tabella codici:
In relazione al secondo punto, riguardante la volontà di semplificare la compilazione del quadro RW, l’Agenzia delle Entrate ha agito riducendo notevolmente il numero dei codici di investimento all’estero, portandoli a 18 (Vedi tabella sottostante). Sono così venuti a mancare tutti i codici concernenti flussi finanziari, come ad esempio i dividendi, gli affitti, gli interessi, ecc… lasciando però in tal modo dei dubbi nella compilazione. A titolo di esempio non si capisce se un reddito da locazione accreditato su un conto estero debba essere indicato col codice “1” relativo ai conti correnti o “15” riferito agli immobili.
Scudo fiscale:
Quello che è certo è che non vanno riportati nel quadro RW i beni e le attività rimpatriate o comunque regolarizzate attraverso lo scudo fiscale Ter. Solo per quanto concerne i beni rimpatriati solo giuridicamente e quindi rimasti all’estero ci sarà sa compilare il modulo RW nel modello Unico 2011 o nel modello Unico 2012, a seconda che ci si sia avvalsi rispettivamente dello scudo nel 2009 o nei primi 4 mesi del 2010.
Le sanzioni:
Le sanzioni cui si è soggetti in caso di errori o omissioni nella compilazione del quadro RW sono non poco onerose:
1) sanzioni dal 5% al 25% degli importi omessi: se l’omessa compilazione riguarda la prima sezione, ovvero i trasferimenti di denaro e titoli senza l’intervento dell’intermediario residente;
2) sanzioni innalzate dal 10% al 50% degli importi omessi: se l’omessa compilazione interessa la seconda o la terza sezione. In questa ipotesi la norma prevede la confisca dei beni per l’importo omesso corrispondente. Inoltre l’articolo 12 del Dl n. 78 ha introdotto la presunzione relativa secondo cui le attività non indicate, se possedute in Paesi a regime fiscale privilegiato, si considerano formate con redditi sottratti a imposizione. Per questa sanzione l’articolo 1 del Dl 194/2009 ha raddoppiato i termini per l’accertamento (ovvero da 1 più 4 anni a 1 più 8 anni). Va precisato che la seconda sezione è quella che deve riportare tutti gli immobili (produttivi di reddito e non) e le attività finanziarie detenute all’estero (e non affidate in gestione o amministrazione ad intermediari finanziari italiani), mentre la terza sezione accoglie i movimenti di capitale effettuati dal dichiarante per l’acquisto di immobili all’estero oppure per l’accreditamento su conto corrente estero dei mezzi finanziari necessari per il fabbisogno degli immobili stessi.
Raccomandazione:
Si consiglia pertanto di indicare nel quadro RW anche quelle attività per le quali non si è certi possano essere escluse dall’obbligo di dichiarazione.. In altri termini, in caso di incertezza meglio dichiarare attività all’estero che non farlo, in modo da evitare di incorrere nelle gravose sanzioni previste.
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accidenti basta sbagliare una virgola e sono dolori !